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(Diritto Costituzionale) LA POTESTA' NORMATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. NUOVE DISCUSSIONI SULLA PROBLEMATICA DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE E CONCORRENZIALI VERSO UNA TENDENZA SEMPRE PIU' SUSSIDIARIA, IN ATTESA DI UNA PIU' EVIDENTE STRUTTURA FEDERALISTICA di N. Ruocco

Siamo a meno di due mesi dalle elezioni regionali, elezioni mai così sentite, studiate, preparate, propagandate come queste per le quali ci accingiamo ad entrare nel vivo della campagna elettorale. Ma cosa c'è in "ballo"? Cosa rappresentano le Regioni nel nostro assetto istituzionale? Il tema è di grande interesse e, seppur presentando diverse sfaccettaure, ho deciso di affrontarlo cercando di essere quanto più sintetico possibile. Il nostro è un sistema autonomistico che affonda le sue radici nella Costituente del '48, la quale per l'appunto prevedette un sistema regionalistico accanto all'apparato dello Stato centrale, dopo decenni di forte tendenza accentratrice. Nell'assetto dello Stato italiano esistono infatti tre livelli di Enti territoriali (o locali): i Comuni, le Provincie e le Regioni; autonomie ampiamente riconosciute, legittimate e regolamentate dalla nostra carta costituzionale nel suo Titolo V. In tale quadro istituzionale viene frattanto disegnato un sistema autonomistico in cui la Regione ricopre chiaramente il ruolo di Ente territoriale dominante, con un'autonomia costituzionalmente garantita, e legittimata da un proprio territorio, popolazione e governo. Un'autonomia quella regionale che man mano è venuta ad accentuarsi, attuandosi ciò che ritengo, un vero processo regionalistico [...] In particolar modo a partire dagli anni '90, forse per la spinta evoluzionistica per l'entrata dell'Italia nell'UE (Trattati di Maastricht e Amsterdam), è stata avviata una incisiva rideterminazione delle relazioni tra i vari Enti territoriali, andando a modificare l'asseto in senso maggiormente autonomistico per le Regioni. Tale processo è culminato con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 che hanno organicamente modificato in questa direzione la parte seconda del Titolo V della Costituzione. Ma di che tipo di autonomia godono le Regioni italiane? Occorre premettere, che nel nostro sistema istituzionale esistono due tipologie di Regioni: le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Sicilia e Sardegna). Tralasciando queste ultime magari a futura discussione (perchè c'è un tema di particolare fascino in dottrina riguardante la "costituzionalità del regionalismo differenziato"), evidenziamo che le Regioni a statuto ordinario, sono pervenute, in sintesi, ad una propria formale autonomia politica (art.115 Cost.), legislativa e regolamentare (art.117 Cost.), amministrativa (art.118 Cost.) e finanziaria (art.119 Cost.). Insomma un ampio spettro di potestà statutaria per la quale appare evidente come la stesso carattere interventistico di una Regione possa predisporre situazioni di trasversalità con la potestà legislativa dello Stato. Tuttavia sono venute in soccorso in sedes materiae le recenti modifiche del Titolo V. L'art.117 Cost. (interamente riformato dalla legge Cost. 3/2001) infatti elenca una serie di materie e discipline per le quali la competenza legislativa è esclusiva dello Stato (comma II); un secondo gruppo di materie e discipline di competenza concorrente Stato-Regioni (comma III) e infine delinea una competenza di carattere generale a favore delle Regioni (comma IV), secondo un criterio residuale, cioè per le materie e discipline non espressamente menzionate. In linea generale, le funzioni di una Regione si possono distinguere, provando a riassumere, in partecipazione ad atti dello Stato e in atti di competenza interna.
in completamento
(Diritto Costituzionale) L'ISTITUTO PARLAMENTARE DELLA FIDUCIA SULL'ATTO. FORZATURA PROCEDURALE DELL'AZIONE GOVERNATIVA O MERA PRATICA ANTI-OSTRUZIONISMO? di N. Ruocco

"Il Consiglio dei Ministri mi autorizza a porre la questione di fiducia sul presente atto in votazione senza modifiche di testo e aggiunta di articoli". E' questa la celeberrima frase, ormai di frequente uso alle Camere, che il Ministro per i Rapporti col Parlamento suole enunciare quando il Governo intende porre la questione di fiducia su di una legge in discussione nell'aula. L'istituto della fiducia viene previsto e disciplinato dall'art.160 del Regolamento del Senato, e dall'art.116 del Regolamento della Camera dei Deputati nei suoi limiti di applicazione, e introdotto nel lontano 1971 al fine di combattere il problema dei "franchi tiratori" nelle turnate di votazione di un testo di legge alle Camere. Dal 1980, grazie alla priorità delle votazioni su cui è posta, questa "pratica" parlamentare si rivolge anche all'esigenza condivisa di combattere l'ostruzionismo dell'opposizione che sovente si manifesta con un alto numero di emendamenti presentati durante l'iter di approvazione assembleare di un testo di legge; esigenza questa di non poco conto. Il dubbio che tuttavia emerge è quello di un potenziale utilizzo improprio di questo strumento per approvare leggi come si suol dire a "colpi di maggioranza" senza discutere nei meriti e nelle peculiarità pur numerose che sovente necessitano per talune materie su cui, o per programmaticità politica o per necessità sociale, si è chiamati a legiferare. Il Governo infatti, nel momento in cui pone la fiducia, fa decadere le discussioni con successive singole votazioni per ogni emendamento parlamentare tozzando forse con una delle funzioni cardine del Parlmento, cioè il dibattito. Sotto quest'aspetto pertanto un minimo di forzatura procedurale è chiaramente riscontrabile. Da contr'altare invece, occorre dire che molto spesso, soprattutto nelle discussioni parlamentari di leggi sulla programmazione economica, o su temi di giustizia oppure di iniziative fiscali, l'opposizione pone in essere un elevato numero di emendamenti (a volte arrivati anche a duemila!) che a nulla servono se non a rallentare e ostacolare l'approvazione della legge. E se consideriamo che il nostro sistema costituzionale prevede la doppia approvazione di una legge da parte di entrambe le Camere, va da se che spesse volte ciò porta ad uno stallo dello stesso procedimento di legiferazione [...] La chiave di volta dell'istituto della fiducia è rappresentanta da un suo equo utilizzo. In primo luogo perchè porre la fiducia su di un testo, sul piano dottrinale, equivale a mettere in gioco su di una argomentazione la fiducia originaria posta alla base del rapporto Governo-Parlamento, fiducia ricordiamo concessa per votazione nella fase iniziale di insediamento dell'esecutivo. In secondo luogo, occore portare all'attenzione che per sua definizione la fiducia deve avere un carattere di specificità ed unicità. Sul piano formale e della gerarchia delle fonti, essa inoltre non è disciplinata da una legge bensì da un articolo di un regolamento parlamentare, equiparabile alla legge ordinaria si, ma con talune prescrizioni. Pertanto occorre del buon senso da parte dell'esecutivo, al di là di qualsiasi appartenenza poltica, poichè l'utilizzo di questo strumento deve collimare quanto più possibile con la fisiologica esplicazione di una legge, che necessita sempre di un dialogo tra le parti, ma per nessuna ragione di un ostruzionismo di blocco. (N. Ruocco)
(Finanza e Mercati) MKT MANAGEMENT AVANZATO B2B E IL RATING ADVISOR: NUOVI ORIZZONTI DI MISSION SOCIETARIA di N. Ruocco
Il marketing (tecnicamente conosciuto con l'abbreviazione MKT) ormai è un elemento di strutturale importanza nel mercato globale e nella programmazione commerciale del 21imo secolo. Essendo tuttavia di vasto impiego e applicazione, in quanto insieme di molteplici fattori, strumenti e tendenze di indirizzo, esso ha assunto diverse specificità con vari influence's levels (livelli di influenza) per le società a cui esso viene impiegato [...] In linea generale, un'azienda che determina in essa politiche di marketing gestionale, sarà teoricamente strutturata come mostra lo schema in basso.
Notiamo che il marketing in senso generale occupa settori ben specifici all'interno di un'azienda che fa dello stesso un'insieme di strumenti di sfocio nella giusta allocazione del prodotto finito, mediante pianificazioni strategiche. Ciò premesso, discutere tuttavia di marketing in termini specifici è cosa quasi sempre difficoltosa, poichè come detto la peculiarità e la diversità di tale argomentazione è notevole, come sono notevoli i "point of wiev" di essa, laddove interpretiamo il marketing in senso meramente economico, oppure in senso sociale, oppure sul piano manageriale, oppure in termini di comunicazione. Tralasciando la dovuta antefazione, invito a porre l'attenzione su nuovi orizzonti futuri del mkt avanzato in termini di crescite societarie: un marketing che si allontana dal suo targeting iniziale di b2c (business to consumer) inquadrandosi nel nuovo e più diversificato planning del b2b "business to business", il quale ha per oggetto gli scambi di beni e servizi che intervengono tra organizzazioni e società, e pertanto ciò che lo caratterizza è il fatto che gli acquirenti, che possono essere costituiti da imprese, enti pubblici o società senza fini di lucro, utilizzano i beni e servizi acquistati per produrre altri beni e servizi da trasferire a terzi, venendo a costituire tutto ciò che rappresenta l'universo di servizi, attività, compravendite. Va da se che la società che attiva strategicamente in essa politiche migliori e più funzionali di mkt b2b trae di conseguenza migliori risultati gestionali [...] E' questo uno dei punti cardine delle società moderne che intendono guardare avanti per ottimizzare la loro attività. Ciò detto, occorrerebbe accennare a questo punto il tema del marketing mix, vale a dire la combinazione (mix) di variabili controllabili (dette anche leve decisionali) di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Per motivi di opportunità, ho convenzionalmente tradotto l'insieme generale delle variabili nel seguente schema in basso.
Dallo schema è possibile notare le famore 4P del marketing mix: Product(Prodotto) Price (Prezzo) Place (Distribuzione) Promotion (Comunicazione). Ottimizzare tuttavia i risultati vuol dire anche ridurrre i rischi che il mercato sempre più spesso offre, rischi derivanti dalle stesse variabili di cui sopra. Ed ecco che, a mio avviso, emerge una nuovissima frontiera del marketing: il marketing di rating o marketing advisor. Il mkt advisor è il livello di specificità più avanzato del marketing, tendente per l'appunto a migliorare l'efficienza di un'azienda che lo mette in pratica riducendo i rischi e le avversità di mercato. Questo può avvenire con specificità settoriali sia di trading solutions che di rating risk. Molto spesso, a tal proposito, si sente parlare di società advisor, soprattutto nel settore meramente economico (banche, istituti di credito, acquisizioni borsistiche) cioè un settore di mercato nel quale vi è spesso come oggetto il credito, per il quale i rischi sono mediamente tra i più alti. A questo punto, parere dello scrivente, tutte le aziende e società di medio-alto profilo che intendono affacciarsi verso una modernità ed efficienza gestionale non posso far a meno di queste due peculiarità: il b2b e l'advisor, due realtà la prima, che migliora in termini di efficienza i rapporti tra i vari enti di business, la seconda, peculiarità tecnica che tende a limitare i rischi di mercato. Sono diverse le società multinazionali che al loro stesso interno hanno costituito sub-società di advisor (per esempio tutte le banche ne hanno) e di marketing di tipo b2b. Anzi, provocatoriamente direi che un buon imprenditore lungimirante potrebbe fare ottime fortune investendo su questi nuovissimi scenari in termini di consulenza integrativa delle aziende [...] La chiave di volta è rapprensetata dalla mission societaria che ci si pone: prevedere una mission, cioè lo scopo ultimo dell'azienda, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre, che prevede a monte tali peculiarità, potrà essere sicuramente la carta vincente delle società future.
(N. Ruocco)
(Diritto) LA DECRETAZIONE D'URGENZA DELL'ART. 77 COST. TRA ESCLUSIVITA' DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA E LIMITI DOTTRINALI DI LEGITTIMITA'. NUOVE TEORIE di N. Ruocco

"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni."
Così recita testualmente l'articolo 77 della Costituzione Italiana ai primi due commi, in assoluto una delle norme costituzionali più discusse in dottrina e nelle manualistiche di diritto costituzionale; la più discussa perchè riguarda un istituto di grossa attualità e applicazione: il decreto legge del Governo.
Il decreto legge è un istituto di rilievo costituzionale che delinea un atto avente forza di legge posto in essere dal Governo, nei casi in cui, a carattere straordinario, vi è la necessità di un intervento normativo nel disciplinare, delineare, attuare o derogare una o più fattispecie e discipline. Come detto, data ormai la frequenza di tale istututo nei governi cd. di "seconda repubblica", si sente molto spesso parlare nei telegiornali e sui quotidiani dell'emanazione di un decreto legge, soprattutto in misure di carattere fiscale (l'attuale "scudo fiscale" è nato come decreto legge) o per prorogare discipline temporanee in via di scadenza. Quasi come fosse tendenzialmente diventato di normale prassi nel contesto della regolamentazione governativa; e scavalcando di gran lunga l'istituto (di maggiore legittimità sotto il profilo del principio della separazione dei poteri) del decreto legislativo. E' pacifico che numerosi sono gli aspetti di carattere istituzionale-procedurale e di riflessione dottrinaria che pervengono da una attenta analisi di tale atto normativo, argomento sul quale hanno discusso e scritto i migliori costituzionalisti italiani. L'aspetto tuttavia su cui poniamo ora la nostra attenzione è rappresentato dal concetto di legittimità-iniziativa a priori e legittimità-validità a posteriori del decreto legge (nuova teoria in questa prospettiva formalizzata per la prima volta dallo scrivente). Sono due infatti le peculiarità dominanti di tale provvedimento governativo. La prima è costituita dal momento nel quale il Governo, preso atto della necessità ed urgenza di intervenire in un determinato ambito, derogando al principio cardine del nostro assetto costituzionale (separazione dei poteri) assume l'iniziativa di porre in essere l'atto avente forza di legge, pur non avendo apposita delegazione dalle Camere. In questa prima fase l'ambito di legittimazione dell'atto normativo trae origine proprio dal principio di necessità ed urgenza, tema questo alquanto ambicuo in termini di modalità, perdurata, ambito di applicazione e retroattività [...] Tralasciando l'ambito puramente tecnico dell'argomento, evidenziamo a tal proposito, come il concetto di necessità ed urgenza possa apparire di notevole vastità dal punto di vista amministrativo-applicativo e pertanto si sottolinea in dottrina - e condivido appieno - come questo rappresenti una sorta di leva interpretativa a favore dell'azione governativa in termini di legiferazione. Ora il punto è: può questo rappresentare una forma di indirizzo dell'azione politica del Governo? O meglio, possa essere utilizzato questo strumento, nato da un carattere di interventismo normativo tipico del dopoguerra, come forma attuativa degli obiettivi programmatici dell'esecutivo anche nei settori normativi coperti dalla riserva di legge? Invero qualcheduno ha posto in risalto una ulteriore "forzatura" rappresentata dal decreto legge al quale il Governo in sede di conversione in legge ordinaria entro i 60 giorni successivi pone la fiducia alle Camere, per evitare l'emendabilità del testo, ma questo è un altro ambito tecnico (dove si evincono dei "paletti" dalla lg. 400/1988) che evitiamo. E' comunque opinione diffusa in dottrina costituzionale sul concetto di iniziativa (Santi Romano, Tesauro, Crisafulli) che, capovolgendo la problematica in senso positivistico, la ricorrenza stessa del presupposto di necessità ed urgenza rappresenta da un lato la giustificazione iniziale del decreto legge stesso, dall'altro un limite sostanziale verso la sua adozione, sottolineando come la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 29/1995) abbia il potere di risulta del mero controllo sull'esistenza di suddetti presupposti. Sembra dunque che la problematica sia formalmente risolta; tuttavia ci sono ancora numerosi interrogativi che meritano attenzione. Se infatti il piano della legittimazione a priori dell'atto sembra aver trovato i suoi fondamenti e limiti, permangono delle problematiche di legittimazione a posteriori in termini di validità formale dell'atto. In quest'ottica invero esiste un ulteriore limite sostaziale rappresentato dalla soggezione del Governo al controllo politico del Parlamento in sede di conversione del decreto legge, che ricordiamo deve avvenire (III comma art. 77 Cost.) entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. La conversione dell'atto governativo, che secondo il disposto della legge 400/1988 verrà poi esplicato sotto forma di D.P.R., rappresenta una sorta di sanatoria nei confronti dell'atto che è sfociato ponendo una deroga costituzionale alla competenza legislativa esclusiva delle Camere. E la legittimità del decreto legge ha luogo appunto in questo momento [...] Altra problematica evidenziata in dottrina è quella dell'iterazione o reiterazione. Sempre in sede di conversione del decreto, infatti può succedere che possano essere reiterati (cioè ripresentati) dal Governo decreti legge precedentemente non convertiti, per diverse ragioni o più specificamente, per il perdurare dello status di necessità ed urgenza. Ora, sono in molti a chiedere il piano della legittimità della reiterazione. Personalmente, propendo per il dato interpretativo promosso dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 360/1996, con la quale ha sottolineato il contrasto del fenomeno della reiterazione dei decreti legge con la previsione costituzionale della loro provvisorietà. E' questo infatti, a mio avviso, un principio sostanziale del decreto legge. Tralasciando diversi altri ambiti di discussione (effetti reiterativi, posizione gerarchica tra le fonti del diritto, decreto legge parzialmente convertito, effetti di una sua mancata conversione, ecc.), evidenzio per concludere, come la chiave di volta di questo atto normativo del Governo di grandissimo rilievo deve essere dunque proprio il suo aspetto intrinseco della provvisorietà, caso contrario (e purtroppo vi è la tendenza verso questa direzione) il Governo pone un vero "strappo" costituzionale sull'esercizio della funzione legislativa nello Stato Italiano. (N. Ruocco)