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(Diritto Costituzionale) IL PROBLEMA POCO DISCUSSO DELLA SINDACABILITA' DEGLI INTERNA CORPORIS ACTA PARLAMENTARI di N.Ruocco (20/08/2010)
Il noto giurista Santi Romano, riguardo il tema degli interna corporis acta parlamentari, tuonava con decisione in un suo testo (S. Romano, “Gli atti del Parlamento e la loro pretesa impugnabilità”, Milano, 1950, pag. 149 ndr.) definendoli “un caos indistinto e ancora male analizzato dall’indagine scientifica”. Parole forti, che comprovano una sorta di ambiguità del tema; non solo forse poco trattato, ma di rilievo tutt’altro che manualistico o di sola dottrina costituzionale. Gli interna corporis infatti sono – in opportuna brevità – l’insieme di tutti gli atti, procedure e attività compiuti in seno al Parlamento in relazione all’esercizio delle sue funzioni camerali. Un insieme quindi di accadimenti e procedimenti che sovente fanno da sfondo alla ribalta politico-istituzionale, ancor più in scenari politici instabili o poco chiari. A tal proposito la problematica che si evidenzia da più parti è quella relativa alla sindacabilità di questi atti e procedure interne, nella direzione cioè di un loro controllo da parte di eventuali organi istituzionali (quale ad esempio la Corte dei Conti sul piano della loro incidenza economico-finanziaria). La dottrina italiana in genere è sempre stata orientata nel senso dell’insindacabilità degli interna corporis, soprattutto con riguardo del principio della separazione dei poteri. In questa prospettiva più volte si è espresso l’emerito Paolo Barile evidenziando che “se si da al giudice la possibilità di sindacare come ha funzionato all’interno il Parlamento, si mette il Parlamento in una posizione sostanzialmente subordinata rispetto al potere giudiziario”. In altri termini, si rischia di ledere il principio cardine del nostro ordinamento giuridico rappresentato appunto dalla separazione – e l’autonomia - dei poteri. A sostegno di questa posizione, ritroviamo alcune sentenze della Corte Costituzionale (n. 154/1985 e 379/1996 ndr) con le quali la stessa ha inteso sottolineare (la cd. giurisdizione domestica) come le Camere non possono essere riferibili ad una tutela giurisdizionale ordinaria. Restano comunque alcuni interrogativi. Chi vigila sull’operato dei soggetti operanti alle Camere? Chi controlla la legittimità dei procedimenti camerali da esplicarsi nel massimale rispetto del disposto normativo degli Statuti parlamentari? Se da un lato l’orientamento verso una sorta di tutela istituzionale degli atti procedurali parlamentari appare innegabile, dall’altro è altrettanto innegabile la necessità formale di un mero controllo degli stessi. L’approdo però dicotomico a cui sembrerebbe giungere questa argomentazione può essere ciononostante risolto attraverso una posizione di media res. Se infatti consideriamo il presupposto basilare dello status di rigidità della nostra Costituizione, ne suvviene quasi fisiologicamente che è la stessa carta costituzionale a determinare in esse norme per il funzionamento interno del Parlamento; norme che nemmeno il Parlamento naturalmente può ignorare poiché di rango gerarchico superiore rispetto alla legge ordinaria, di esplicazione parlamentare. Questa condicio basilaris determina di riflesso che “il sindacato sugli interna corporis del Parlamento può penetrare fino e soltanto al punto di accertare se sono state osservate le norme costituzionali che regolano il procedimento”, come evidenzia lo stesso P. Barile. Nel merito specifico del processo formativo delle leggi, nella sua accezione di controllo formale, è infatti giurisprudenza consolidata quella tendente ad assegnare alla Corte Costituzionale tale attribuzione. Centralizzando invero il discorso sugli interna corporis con riguardo all’esercizio della funzione legislativa, emerge chiaramente l’aspetto binomiale rappresentato dal dato formale e sostanziale della tematica. Se abbiamo visto, beninteso, che la Consulta ha un indiscusso compito – peraltro costituzionalmente legittimato – a controllare il rilievo formale dell’iter di legislazione, ci sono norme e consuetudini, cd. “sulla formazione della volontà dell’Assemblea” le quali, come tra l’altro testimonia la sentenza Corte Cost. n. 74/1984, non trapelano alcuna competenza esterna, essendo riservate, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita, alla sostanziale competenza interna della Camere. Peraltro, funzionalmente al nostro discorso, e tralasciando in questa sede il tema della loro riconducibilità agli atti avente forza di legge, non bisogna comunque omettere la presenza disciplinante dei Regolamenti parlamentari. Se infatti la Corte costituzionale afferma chiaramente la propria competenza a controllare il rispetto dei regolamenti parlamentari nella formazione della legge, considera non suscettibili di controllo – quindi sindacato – i regolamenti stessi, escludendone di risulta anche qualsiasi sindacato esterno da parte di giudici o soggetti istituzionali, sui comportamenti dei parlamentari che trovino una loro completa disciplina e rispetto nei riguardi dei regolamenti delle Camere (Corte Cost. n. 379/1996). E in questa prospettiva l’aspetto della sindacabilità degli interna corporis, almeno nella loro accezione formale, sembra riscontrare la sua “chiusura del cerchio”. (N. Ruocco)
PMI, RISPARMIO SPESA ENERGETICA COME POTENZIALE ASSET ALLOCATION IN INVESTIMENTI OCCUPAZIONALI di N. Ruocco (07/08/2010)
In una recente intervista rilasciata al Tg1 Economia, il Presidente del C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola Media Impresa) dr. Ivan Malvasi ha affermato "La bolletta elettrica pagata dalle nostre imprese italiane nel 2009 è più salata di oltre il 30% rispetto a quelle degli altri paese europei, e costa circa 10 miliardi di euro l'anno. E' un autentico freno a mano per le nostre imprese". Una affermazione di rilievo ed eloquenza unica, che subito ha attirato la mia attenzione. Andando in effetti a prendere visione di alcune cifre, tra l'altro testimoniate da più di una ricerca, emerge con chiarezza come il costo energetico di una impresa italiana, voce a bilancio ancor più rilevante se ci riferiamo ad una piccola-media impresa, è di circa il 40% superiore rispetto a quello francese, più caro del 12% rispetto ai costi che sostengono le imprese tedesche, ed il 27% superiore di quello in Spagna. Uno studio di Confartigianato datato agosto 2007 (cifre quindi da rivedere leggermente in rialzo dato l'aumento sensibile dei consumi e dei costi) porta a rilievo che le imprese italiane ogni anno pagano in più per l'energia elettrica, rispetto alla media europea, ben 5 miliardi e 925 milioni di euro. Cifra che oggi sembrerebbe vicina agli 8 miliardi di euro. Mettendo da parte l'annosa discussione sul gap energetico dell'Italia rispetto alle altre nazioni europee, - problema quello delle politiche energetiche forse mai affrontato con obiettività in Italia - non possiamo, alla luce di queste cifre e soprattutto in una doverosa chiave di rilancio delle nostre imprese, non sposatare la nostra attenzione sull'opportunità quindi di abbattere sensibilmente questi costi, che ricordiamo, incidono non poco sulla competitività delle nostre imprese, e in modo particolare per le PMI. Proprio le PMI che sono l'autentico polmone dell'economia italiana. E' pacifico che l'unico modo per abbattere i costi di produzione legati all'energia elettrica è quello di investire in nuove e sempre più efficienti tecnologie di fonti energetiche rinnovabili, attraverso l'incentivazione verso politiche da parte delle imprese di investimento strutturale, operando a mio parere nella direzione di ciò che in finanza si definirebbe asset allocation. L'asset allocation è infatti quel processo decisionale fatto da un soggetto investitore teso a distribuire fondi preventivamente stabiliti (o risparmiati) in una o più attività, siano esse finanziarie o reali, e volto a raggiungere un obiettivo strategico o dinamico di medio termine. Rientrando sul piano concreto, da più parti è evidenziato come un concreto investimento delle imprese italiane nelle fonti energetiche rinnovabili, quali ad esempio nuovi strumenti per lo sfruttamento dell'energia solare ed eolica, magari a mio avviso opportunamente incentivate dallo Stato, o attraverso project financing con le amministrazioni locali, prevedendo l'obbligatorietà di un riutilizzo di utili in termini di occupazione, potenzialmente apporterebbero un risparmio complessivo nel breve-medio termine calcolato in circa 2 miliardi di euro nel costo dell'energia elettrica. Una cifra importante, la quale, una volta ammoritizzato il costo marginale per l'acquisto e installazione di queste nuove tecnologie, si presterebbe appunto come fonte di successivo reinvestimento proprio nello strategico ambito occupazionale. E questa prospettiva rappresenta una chiave di volta. Ma facciamo prima due calcoli. Un risparmio sul piano nazionale di circa 2miliardi di euro annuali per il costo dell'energia elettrica, naturalmente a seguito di opportuni e studiati investimenti nelle fonti energetiche alternative, investendoli interamente sul mercato del lavoro, equivarrebbero, prendendo ad esempio il caso di un operaio medio che annualmente costa per una impresa tra paga, oneri previdenziali e ritenute sui 25/30mila euro, a circa 80mila nuovi posti di lavoro! E considerando che le PMI operano quasi sempre in territori di piccole e medie dimensioni, nuovi posti occupazionali, anche se in poche unità, rappresenterebbero nuove fonti di indotto per le intere comunità locali. Non ultimo, un investimento di carattere strutturale sulle fonti energetiche rinnovabili, da un lato focalizzerebbe una opportunità verso una maggiore - e necessaria - tutela dell'ambiente, e da un lato, con le giuste politiche di marketing, lascerebbe intendere chiari slanci di immagine e di valorizzarione delle stesse imprese e dei loro prodotti. Insomma, un investimento che equivale a risparmio di utili, utili che reinvestiti nel mercato del lavoro apportano benefici occupazionali, occupazione che determina nuova competitività per le PMI e infine nuove fonti di reddito nelle comunità locali che a loro volta creano un lieve aumento del loro potere d'acquisto. E' comunque vero che ci sono per le imprese italiane diversi altri problemi ed esigenze, e quindi eventuali risparmi non dovrebbero essere necessariamente utilizzati per nuove assunzioni, ma in questo modo, soprattutto per le PMI, si attiverebbe come visto un circolo decisamente funzionale. Sperando possa concretizzarsi sull'orma magari di quanto sta già avvenendo nei paesi scandinavi. (N. Ruocco)
(Diritto Costituzionale) UN NUOVO RILIEVO ALLE PMI ATTRAVERSO LA MODIFICA DELL'ART. 41 COST. : SARA' BRACCIO DI FERRO TRA STATALISMO ORIGINARIO E LIBERALISMO D'IMPRESA? di N. Ruocco (10/06/2010)
"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali" In questi giorni il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha espresso la volontà, che sembrerebbe trovare opinione favorevole anche nell'Esecutivo, di una possibile modifica dell'art. 41 Cost. con l'obiettivo condiviso di elevare a rango costituzionale la valorizzazione in termini centralistici dell'impresa italiana; proposta che ha trovato subito un suo riscontro positivo sia da alcune forze politiche, sia da esponenti della stessa imprenditoria. Risaltare a livello istituzionale l'importanza sistemica dell'impresa nel nostro Stato, o meglio, delle PMI le quali rappresentano circa il 70% del nostro comparto imprenditoriale, appare di primo impatto e in generale scelta condivisibile, nonchè testimonianza concreta di un lieve rimodernamento fisiologico di cui brevi parti della Costituzione italiana sembrerebbero necessitare. Ad iniziare proprio dall'art. 41, il quale più di tutti sembra sentire ormai il "peso" degli anni. Ma prima di addentrarci nel dibattito, procediamo preventivamente in una attenta analisi allo stesso articolo. Da una attenta lettura del disposto di cui all'art. 41, si evince un carattere superficialmente ostativo verso l'iniziativa privata (II comma) ed una contestuale facoltà programmatica e di mero controllo (III comma) verso entrambe le attività (pubblica e privata, ndr.). Nel suo complesso, il disposto di quest'articolo costituzionale, se da un lato al primo comma lascia intendere una iniziativa oggettivamente libera ed in quanto tale tutelata dall'ordinamento giuridico, ai due comma successivi, quest'aspetto viene grandemente ridotto dando allo Stato un potere assai incisivo in termini di intervento nel campo della contrattazione e dell'impresa. Rispetto al tema degli interventi dello Stato nell'economia, prefigurando il cd. aspetto statalista, la stessa giurisprudenza costituzionale invero, è piuttosto indirizzata verso il senso di una prevalenza degli interessi pubblici su quelli privati, legittimando in praxis una sorta di liceità fattuale di molte forme di limiti, diretti o indiretti, all'iniziativa privata e il liberalismo d'impresa. Da contr'altare, occore evidenziare tuttavia che la Corte Costituzionale in diverse circostanze ha ribadito che i limiti all'iniziativa economica privata non debbono essere tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio, e che gli interventi del legislatore "non possono condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato ad indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica, restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delel stesse scelte organizzative". Riassumendo, se l'articolo nel suo disposto complessivo lascia tutt'oggi intendere una chiara volontà statalista dei padri costituenti, tutt'oggi appare innegabile una graduale consapevolezza di una sempre più necessaria apertura sistematicamente liberale verso le imprese. In questo scenario, preventivamente descritto, la proposta di una modifica costituzionale, che ricordiamo non deve essere fatta secondo la legge ordinaria, bensì attraverso un procedimento "rinforzato" di revisione come prescrive l'art. 138 Cost., determina in un dibattito socio-istituzionale un possibile braccio di ferro tra una volontà originariamente statalista e garantista, ed una moderna e fisiologica opportunità di liberalismo dell'iniziativa economica privata. Un braccio di ferro di non poco conto. Un aspetto quasi dicotomico che ciononostante, a mio avviso, può trovare riscontro nonchè soluzione immediata, se travasiamo il discorso sul piano concreto. Infatti resta pacifico che il liberalismo d'impresa si traduce nei fatti in semplificazione burocratica, possibili incentivi fiscali per le medesime realtà imprenditoriali, sia dal punto di vista dell'iniziativa, che della successiva gestione, potenziamento dei servizi logistico-strutturali. Soluzioni queste che certamente non possono essere previste se non con legge ordinaria (o decretazione) a fronte di obiettivi preventivamente programmati dall'Esecutivo. Intanto in quel di Confindustria si è evidenziato come "l'iniziativa del Governo per la libertà d'impresa che punta ad una drastica semplificazione delle norme per le Pmi, è di grande interesse e potrebbe essere motivo di forte aiuto per far ripartire la crescita". Discorso corretto, ma sarebbe ancora più corretto se questa aspettativa fosse fondata su reale progettualità in questa direzione. E ciò perchè in tutto questo discorso la modifica dell'articolo 41 detiene un valore esclusivamente dottrinale e di potenziale legittimazione istituzionale. Passaggio importante, ma non concretamente fondamentale. Le imprese italiane infatti hanno bisogno, e in tempi anche ragionevolmente rapidi, di concrete rifome strutturali tese ad incentivare la loro competitività sul mercato, mai così oggettivamente saturo e insidioso. Le riconoscenze o le leggittimazioni istituzionali del (giusto) valore all'impresa asservono nel breve termine, a mio modesto avviso, al solo dibattito politico, per giunta su quest'argomento sterile e poco consapevole. E' giusto, più che giusto modificare in termini di liberalismo l'art. 41, ma si facciano prima le dovute riforme. Non si può pensare di apportare cambiamenti di sviluppo e crescita se si da aprioristicamente rilievo ad un dato seppur importante ma formale anzichè ai dovuti cambiamenti normativi sostanziali. (N. Ruocco)
(Diritto Costituzionale) LA POTESTA' NORMATIVA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. NUOVE DISCUSSIONI SULLA PROBLEMATICA DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE E CONCORRENZIALI VERSO UNA TENDENZA SEMPRE PIU' SUSSIDIARIA, IN ATTESA DI UNA PIU' EVIDENTE STRUTTURA FEDERALISTICA di N. Ruocco (20/03/2010)
Siamo ormai a pochi giorni dalle elezioni regionali, elezioni mai così sentite, studiate, preparate, propagandate come queste per le quali ci accingiamo ad entrare nel vivo della campagna elettorale. Ma cosa c'è in "ballo"? Cosa rappresentano le Regioni nel nostro assetto istituzionale? Il tema è di grande interesse e, seppur presentando diverse sfaccettaure, ho deciso di affrontarlo cercando di essere quanto più sintetico possibile. Il nostro è un sistema autonomistico che affonda le sue radici nella Costituente del '48, la quale per l'appunto prevedette un sistema regionalistico accanto all'apparato dello Stato centrale, dopo decenni di forte tendenza accentratrice. Nell'assetto dello Stato italiano esistono infatti tre livelli di Enti territoriali (o locali): i Comuni, le Provincie e le Regioni; autonomie ampiamente riconosciute, legittimate e regolamentate dalla nostra carta costituzionale nel suo Titolo V. In tale quadro istituzionale viene frattanto disegnato un sistema autonomistico in cui la Regione ricopre chiaramente il ruolo di Ente territoriale dominante, con un'autonomia costituzionalmente garantita, e legittimata da un proprio territorio, popolazione e governo. Un'autonomia quella regionale che man mano è venuta ad accentuarsi, attuandosi ciò che ritengo, un vero processo regionalistico [...] In particolar modo a partire dagli anni '90, forse per la spinta evoluzionistica per l'entrata dell'Italia nell'UE (Trattati di Maastricht e Amsterdam), è stata avviata una incisiva rideterminazione delle relazioni tra i vari Enti territoriali, andando a modificare l'asseto in senso maggiormente autonomistico per le Regioni. Tale processo è culminato con le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001 che hanno organicamente modificato in questa direzione la parte seconda del Titolo V della Costituzione. Ma di che tipo di autonomia godono le Regioni italiane? Occorre premettere, che nel nostro sistema istituzionale esistono due tipologie di Regioni: le Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Sicilia e Sardegna). Tralasciando queste ultime magari a futura discussione (perchè c'è un tema di particolare fascino in dottrina riguardante la "costituzionalità del regionalismo differenziato"), evidenziamo che le Regioni a statuto ordinario, sono pervenute, in sintesi, ad una propria formale autonomia politica (art.115 Cost.), legislativa e regolamentare (art.117 Cost.), amministrativa (art.118 Cost.) e finanziaria (art.119 Cost.). Insomma un ampio spettro di potestà statutaria per la quale appare evidente come la stesso carattere interventistico di una Regione possa predisporre situazioni di trasversalità con la potestà legislativa dello Stato. Tuttavia sono venute in soccorso in sedes materiae le recenti modifiche del Titolo V. L'art.117 Cost. (interamente riformato dalla legge Cost. 3/2001) infatti elenca una serie di materie e discipline per le quali la competenza legislativa è esclusiva dello Stato (comma II); un secondo gruppo di materie e discipline di competenza concorrente Stato-Regioni (comma III) e infine delinea una competenza di carattere generale a favore delle Regioni (comma IV), secondo un criterio residuale, cioè per le materie e discipline non espressamente menzionate. In linea generale, le funzioni di una Regione si possono distinguere, provando a riassumere, in partecipazione ad atti dello Stato e in atti di competenza interna.
in completamento
(Diritto Costituzionale) L'ISTITUTO PARLAMENTARE DELLA FIDUCIA SULL'ATTO. FORZATURA PROCEDURALE DELL'AZIONE GOVERNATIVA O MERA PRATICA ANTI-OSTRUZIONISMO? di N. Ruocco
"Il Consiglio dei Ministri mi autorizza a porre la questione di fiducia sul presente atto in votazione senza modifiche di testo e aggiunta di articoli". E' questa la celeberrima frase, ormai di frequente uso alle Camere, che il Ministro per i Rapporti col Parlamento suole enunciare quando il Governo intende porre la questione di fiducia su di una legge in discussione nell'aula. L'istituto della fiducia viene previsto e disciplinato dall'art.160 del Regolamento del Senato, e dall'art.116 del Regolamento della Camera dei Deputati nei suoi limiti di applicazione, e introdotto nel lontano 1971 al fine di combattere il problema dei "franchi tiratori" nelle turnate di votazione di un testo di legge alle Camere. Dal 1980, grazie alla priorità delle votazioni su cui è posta, questa "pratica" parlamentare si rivolge anche all'esigenza condivisa di combattere l'ostruzionismo dell'opposizione che sovente si manifesta con un alto numero di emendamenti presentati durante l'iter di approvazione assembleare di un testo di legge; esigenza questa di non poco conto. Il dubbio che tuttavia emerge è quello di un potenziale utilizzo improprio di questo strumento per approvare leggi come si suol dire a "colpi di maggioranza" senza discutere nei meriti e nelle peculiarità pur numerose che sovente necessitano per talune materie su cui, o per programmaticità politica o per necessità sociale, si è chiamati a legiferare. Il Governo infatti, nel momento in cui pone la fiducia, fa decadere le discussioni con successive singole votazioni per ogni emendamento parlamentare tozzando forse con una delle funzioni cardine del Parlmento, cioè il dibattito. Sotto quest'aspetto pertanto un minimo di forzatura procedurale è chiaramente riscontrabile. Da contr'altare invece, occorre dire che molto spesso, soprattutto nelle discussioni parlamentari di leggi sulla programmazione economica, o su temi di giustizia oppure di iniziative fiscali, l'opposizione pone in essere un elevato numero di emendamenti (a volte arrivati anche a duemila!) che a nulla servono se non a rallentare e ostacolare l'approvazione della legge. E se consideriamo che il nostro sistema costituzionale prevede la doppia approvazione di una legge da parte di entrambe le Camere, va da se che spesse volte ciò porta ad uno stallo dello stesso procedimento di legiferazione [...] La chiave di volta dell'istituto della fiducia è rappresentanta da un suo equo utilizzo. In primo luogo perchè porre la fiducia su di un testo, sul piano dottrinale, equivale a mettere in gioco su di una argomentazione la fiducia originaria posta alla base del rapporto Governo-Parlamento, fiducia ricordiamo concessa per votazione nella fase iniziale di insediamento dell'esecutivo. In secondo luogo, occore portare all'attenzione che per sua definizione la fiducia deve avere un carattere di specificità ed unicità. Sul piano formale e della gerarchia delle fonti, essa inoltre non è disciplinata da una legge bensì da un articolo di un regolamento parlamentare, equiparabile alla legge ordinaria si, ma con talune prescrizioni. Pertanto occorre del buon senso da parte dell'esecutivo, al di là di qualsiasi appartenenza poltica, poichè l'utilizzo di questo strumento deve collimare quanto più possibile con la fisiologica esplicazione di una legge, che necessita sempre di un dialogo tra le parti, ma per nessuna ragione di un ostruzionismo di blocco. (N. Ruocco)
(Finanza e Mercati) MKT MANAGEMENT AVANZATO B2B E IL RATING ADVISOR: NUOVI ORIZZONTI DI MISSION SOCIETARIA di N. Ruocco
Il marketing (tecnicamente conosciuto con l'abbreviazione MKT) ormai è un elemento di strutturale importanza nel mercato globale e nella programmazione commerciale del 21imo secolo. Essendo tuttavia di vasto impiego e applicazione, in quanto insieme di molteplici fattori, strumenti e tendenze di indirizzo, esso ha assunto diverse specificità con vari influence's levels (livelli di influenza) per le società a cui esso viene impiegato [...] In linea generale, un'azienda che determina in essa politiche di marketing gestionale, sarà teoricamente strutturata come mostra lo schema in basso.
Notiamo che il marketing in senso generale occupa settori ben specifici all'interno di un'azienda che fa dello stesso un'insieme di strumenti di sfocio nella giusta allocazione del prodotto finito, mediante pianificazioni strategiche. Ciò premesso, discutere tuttavia di marketing in termini specifici è cosa quasi sempre difficoltosa, poichè come detto la peculiarità e la diversità di tale argomentazione è notevole, come sono notevoli i "point of wiev" di essa, laddove interpretiamo il marketing in senso meramente economico, oppure in senso sociale, oppure sul piano manageriale, oppure in termini di comunicazione. Tralasciando la dovuta antefazione, invito a porre l'attenzione su nuovi orizzonti futuri del mkt avanzato in termini di crescite societarie: un marketing che si allontana dal suo targeting iniziale di b2c (business to consumer) inquadrandosi nel nuovo e più diversificato planning del b2b "business to business", il quale ha per oggetto gli scambi di beni e servizi che intervengono tra organizzazioni e società, e pertanto ciò che lo caratterizza è il fatto che gli acquirenti, che possono essere costituiti da imprese, enti pubblici o società senza fini di lucro, utilizzano i beni e servizi acquistati per produrre altri beni e servizi da trasferire a terzi, venendo a costituire tutto ciò che rappresenta l'universo di servizi, attività, compravendite. Va da se che la società che attiva strategicamente in essa politiche migliori e più funzionali di mkt b2b trae di conseguenza migliori risultati gestionali [...] E' questo uno dei punti cardine delle società moderne che intendono guardare avanti per ottimizzare la loro attività. Ciò detto, occorrerebbe accennare a questo punto il tema del marketing mix, vale a dire la combinazione (mix) di variabili controllabili (dette anche leve decisionali) di marketing che le imprese impiegano per raggiungere i propri obiettivi. Per motivi di opportunità, ho convenzionalmente tradotto l'insieme generale delle variabili nel seguente schema in basso.
Dallo schema è possibile notare le famore 4P del marketing mix: Product(Prodotto) Price (Prezzo) Place (Distribuzione) Promotion (Comunicazione). Ottimizzare tuttavia i risultati vuol dire anche ridurrre i rischi che il mercato sempre più spesso offre, rischi derivanti dalle stesse variabili di cui sopra. Ed ecco che, a mio avviso, emerge una nuovissima frontiera del marketing: il marketing di rating o marketing advisor. Il mkt advisor è il livello di specificità più avanzato del marketing, tendente per l'appunto a migliorare l'efficienza di un'azienda che lo mette in pratica riducendo i rischi e le avversità di mercato. Questo può avvenire con specificità settoriali sia di trading solutions che di rating risk. Molto spesso, a tal proposito, si sente parlare di società advisor, soprattutto nel settore meramente economico (banche, istituti di credito, acquisizioni borsistiche) cioè un settore di mercato nel quale vi è spesso come oggetto il credito, per il quale i rischi sono mediamente tra i più alti. A questo punto, parere dello scrivente, tutte le aziende e società di medio-alto profilo che intendono affacciarsi verso una modernità ed efficienza gestionale non posso far a meno di queste due peculiarità: il b2b e l'advisor, due realtà la prima, che migliora in termini di efficienza i rapporti tra i vari enti di business, la seconda, peculiarità tecnica che tende a limitare i rischi di mercato. Sono diverse le società multinazionali che al loro stesso interno hanno costituito sub-società di advisor (per esempio tutte le banche ne hanno) e di marketing di tipo b2b. Anzi, provocatoriamente direi che un buon imprenditore lungimirante potrebbe fare ottime fortune investendo su questi nuovissimi scenari in termini di consulenza integrativa delle aziende [...] La chiave di volta è rapprensetata dalla mission societaria che ci si pone: prevedere una mission, cioè lo scopo ultimo dell'azienda, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre, che prevede a monte tali peculiarità, potrà essere sicuramente la carta vincente delle società future. (N. Ruocco)
(Diritto) LA DECRETAZIONE D'URGENZA DELL'ART. 77 COST. TRA ESCLUSIVITA' DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA E LIMITI DOTTRINALI DI LEGITTIMITA'. NUOVE TEORIE di N. Ruocco
"Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni."
Così recita testualmente l'articolo 77 della Costituzione Italiana ai primi due commi, in assoluto una delle norme costituzionali più discusse in dottrina e nelle manualistiche di diritto costituzionale; la più discussa perchè riguarda un istituto di grossa attualità e applicazione: il decreto legge del Governo.
Il decreto legge è un istituto di rilievo costituzionale che delinea un atto avente forza di legge posto in essere dal Governo, nei casi in cui, a carattere straordinario, vi è la necessità di un intervento normativo nel disciplinare, delineare, attuare o derogare una o più fattispecie e discipline. Come detto, data ormai la frequenza di tale istututo nei governi cd. di "seconda repubblica", si sente molto spesso parlare nei telegiornali e sui quotidiani dell'emanazione di un decreto legge, soprattutto in misure di carattere fiscale (l'attuale "scudo fiscale" è nato come decreto legge) o per prorogare discipline temporanee in via di scadenza. Quasi come fosse tendenzialmente diventato di normale prassi nel contesto della regolamentazione governativa; e scavalcando di gran lunga l'istituto (di maggiore legittimità sotto il profilo del principio della separazione dei poteri) del decreto legislativo. E' pacifico che numerosi sono gli aspetti di carattere istituzionale-procedurale e di riflessione dottrinaria che pervengono da una attenta analisi di tale atto normativo, argomento sul quale hanno discusso e scritto i migliori costituzionalisti italiani. L'aspetto tuttavia su cui poniamo ora la nostra attenzione è rappresentato dal concetto di legittimità-iniziativa a priori e legittimità-validità a posteriori del decreto legge (nuova teoria in questa prospettiva formalizzata per la prima volta dallo scrivente). Sono due infatti le peculiarità dominanti di tale provvedimento governativo. La prima è costituita dal momento nel quale il Governo, preso atto della necessità ed urgenza di intervenire in un determinato ambito, derogando al principio cardine del nostro assetto costituzionale (separazione dei poteri) assume l'iniziativa di porre in essere l'atto avente forza di legge, pur non avendo apposita delegazione dalle Camere. In questa prima fase l'ambito di legittimazione dell'atto normativo trae origine proprio dal principio di necessità ed urgenza, tema questo alquanto ambicuo in termini di modalità, perdurata, ambito di applicazione e retroattività [...] Tralasciando l'ambito puramente tecnico dell'argomento, evidenziamo a tal proposito, come il concetto di necessità ed urgenza possa apparire di notevole vastità dal punto di vista amministrativo-applicativo e pertanto si sottolinea in dottrina - e condivido appieno - come questo rappresenti una sorta di leva interpretativa a favore dell'azione governativa in termini di legiferazione. Ora il punto è: può questo rappresentare una forma di indirizzo dell'azione politica del Governo? O meglio, possa essere utilizzato questo strumento, nato da un carattere di interventismo normativo tipico del dopoguerra, come forma attuativa degli obiettivi programmatici dell'esecutivo anche nei settori normativi coperti dalla riserva di legge? Invero qualcheduno ha posto in risalto una ulteriore "forzatura" rappresentata dal decreto legge al quale il Governo in sede di conversione in legge ordinaria entro i 60 giorni successivi pone la fiducia alle Camere, per evitare l'emendabilità del testo, ma questo è un altro ambito tecnico (dove si evincono dei "paletti" dalla lg. 400/1988) che evitiamo. E' comunque opinione diffusa in dottrina costituzionale sul concetto di iniziativa (Santi Romano, Tesauro, Crisafulli) che, capovolgendo la problematica in senso positivistico, la ricorrenza stessa del presupposto di necessità ed urgenza rappresenta da un lato la giustificazione iniziale del decreto legge stesso, dall'altro un limite sostanziale verso la sua adozione, sottolineando come la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 29/1995) abbia il potere di risulta del mero controllo sull'esistenza di suddetti presupposti. Sembra dunque che la problematica sia formalmente risolta; tuttavia ci sono ancora numerosi interrogativi che meritano attenzione. Se infatti il piano della legittimazione a priori dell'atto sembra aver trovato i suoi fondamenti e limiti, permangono delle problematiche di legittimazione a posteriori in termini di validità formale dell'atto. In quest'ottica invero esiste un ulteriore limite sostaziale rappresentato dalla soggezione del Governo al controllo politico del Parlamento in sede di conversione del decreto legge, che ricordiamo deve avvenire (III comma art. 77 Cost.) entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. La conversione dell'atto governativo, che secondo il disposto della legge 400/1988 verrà poi esplicato sotto forma di D.P.R., rappresenta una sorta di sanatoria nei confronti dell'atto che è sfociato ponendo una deroga costituzionale alla competenza legislativa esclusiva delle Camere. E la legittimità del decreto legge ha luogo appunto in questo momento [...] Altra problematica evidenziata in dottrina è quella dell'iterazione o reiterazione. Sempre in sede di conversione del decreto, infatti può succedere che possano essere reiterati (cioè ripresentati) dal Governo decreti legge precedentemente non convertiti, per diverse ragioni o più specificamente, per il perdurare dello status di necessità ed urgenza. Ora, sono in molti a chiedere il piano della legittimità della reiterazione. Personalmente, propendo per il dato interpretativo promosso dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 360/1996, con la quale ha sottolineato il contrasto del fenomeno della reiterazione dei decreti legge con la previsione costituzionale della loro provvisorietà. E' questo infatti, a mio avviso, un principio sostanziale del decreto legge. Tralasciando diversi altri ambiti di discussione (effetti reiterativi, posizione gerarchica tra le fonti del diritto, decreto legge parzialmente convertito, effetti di una sua mancata conversione, ecc.), evidenzio per concludere, come la chiave di volta di questo atto normativo del Governo di grandissimo rilievo deve essere dunque proprio il suo aspetto intrinseco della provvisorietà, caso contrario (e purtroppo vi è la tendenza verso questa direzione) il Governo pone un vero "strappo" costituzionale sull'esercizio della funzione legislativa nello Stato Italiano. (N. Ruocco)